Gli infortuni e le malattie
Il sistema di gestione per la salute e la sicurezza diventa efficace quando l’alta direzione e i lavoratori focalizzano l’attenzione sui fattori principali quali: contesto, pericoli, rischi, obiettivi e performances, nonchè infortuni e malattie nella ISO 45001.
Nell’ottica del risk based thinking (pensiero basato sul rischio) l’attenzione delle persone coinvolte deve concentrarsi sulla prevenzione degli stessi infortuni e malattie professionali.
Nel sistema di gestione devono essere evidenziati subito quali sono gli infortuni e le malattie professionali nella ISO 45001 connessi al tipo di attività dell’impresa.
Gli infortuni
Gli infortuni sono incidenti derivanti da una causa violenta che opera con azione intensa e concentrata nel tempo. L’infortunio può essere provocato da sostanze pericolose, da energia liberata dallo scoppio, da parassiti o da condizioni climatiche e microclimatiche. Causa violenta può essere definita ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.
L’esperienza nell’ambito della ricerca dei pericoli in azienda aiuta i consulenti, il datore di lavoro e i lavoratori a comprendere quali potrebbero essere le conseguenze di un incidente tra le quali, a titolo di esempio possiamo elencare:
- Colpi
- Impatti
- Raschiamenti
- Abrasioni
- Incidenti stradali
- Elettrocuzione
- Caduta dall’alto
- Scottature
- Ustioni
- Punture
- Irritazione degli occhi e della cute
- Irritazione delle vie respiratorie
Il lavoratore che dovesse subire un infortunio è coperto dall’INAIL per ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
Quando si parla di “occasione di lavoro” ci si riferisce a tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali:
- Si svolge l’attività lavorativa
- È imminente il rischio per il lavoratore
L’evento, per essere riconosciuto come infortunio dall’INAIL, non soltanto deve avvenire durante il lavoro ma deve verificarsi per il lavoro, deve esistere cioè un rapporto (anche indiretto) di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.
Infortunio in itinere
Durante l’attività lavorativa avvengono degli spostamenti da parte del lavoratore da un luogo all’altro. L’INAIL tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. L’ infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.
È stata riconosciuta l’indennizzabilità anche per l’infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all’accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate:
- Le finalità lavorative
- La normalità del tragitto
- La compatibilità degli orari
Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessario.
Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro.
Utilizzo di un mezzo privato
L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni quali ad esempio:
- Il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
- Il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- I mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
- I mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
- La distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga
Gli infortuni esclusi dalla copertura assicurativa sono quelli direttamente causati:
- Dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci
- Dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
- Dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente
Le malattie professionali
La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente.
Quando si parla di malattie professionali ci si riferisce a malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. Il legislatore ammette anche il concorso di cause riferendosi a quelle anche extraprofessionali purché queste non siano in grado di produrre da sole l’infermità.
A differenza degli infortuni, per le malattie professionali nella ISO 45001, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere portato dalle attività lavorative che il lavoratore esegue oppure dall’ambiente in cui l’attività viene svolta (cosiddetto “rischio ambientale”).
Malattie professionali tabellate e non tabellate.
Il legislatore ha separato le malattie professionali in due gruppi, quelle “tabellate” e quelle “non tabellate”. Al primo gruppo appartengono le malattie dell’industria e le malattie dell’agricoltura.
Le malattie professionali tabellate sono quelle provocate da attività di lavoro (lavorazioni) che sono espressamente indicate in tali tabelle. Queste devono essere denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Grazie al “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale.
È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’INAIL– che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”:
il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma l’assicurato conserva la possibilità di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.