Obblighi del datore di lavoro D.Lgs.81/08
Gli obblighi del datore di lavoro DLgs 81/08 sono sanciti dal Testo Unico in materia di tutela per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali obblighi vengono di seguito illustrati:
Misure generali di tutela DLgs 81/08 – Art. 15
Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:
- Valutazione dei rischi
- Programmazione della prevenzione
- Eliminazione e/o riduzione dei rischi
- L’organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici
- L’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
- Il controllo sanitario
- L’informazione e la formazione
- Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio
- L’uso di segnali di avvertimento
Delega di funzioni DLgs 81/08 – Art. 16
Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni:
- Che risulti da atto scritto recante data certa
- Che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
- Che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
- Che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro riferito al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Obblighi del datore di lavoro DLgs 81/08 non delegabili – Art. 17
Non sono delegabili:
- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
- La designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente DLgs 81/08 – Art. 18
Il datore di lavoro e il dirigente, in base alle attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- Nominare il medico competente
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
- Limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento
- Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
- Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
- Adempiere agli obblighi di informazione e formazione
- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato
- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR
- Elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti
- Comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro
- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti (Art. 50)
- Munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto
- Convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti
- Aggiornare le misure di prevenzione
- Comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità